DIVIETO DI COMUNICAZIONE NON ISTITUZIONALE

Pubblicata il 27/02/2016
Dal 27/02/2016 al 17/04/2016

Tutte le pubbliche amministrazioni, nel periodo che intercorre tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura delle operazioni di voto, non possono svolgere attività di comunicazione non istituzionale (articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, più comunemente conosciuta come legge sulla par condicio). Fanno eccezione al divieto le attività di comunicazione “effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”. Per dovuta informazione pubblichiamo di seguito un estratto della predetta normativa.

Legge 22 Febbraio 2000, n. 28

"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica.

2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum.

Art. 9.

(Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione)

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (D.P.R. 16 febbraio 2016) e fino alla chiusura delle operazioni di voto (17 aprile 2016) è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

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Categorie Elezioni

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