SOSPENSIONE STRAORDINARIA DEI TERMINI

Pubblicata il 23/03/2020
Dal 23/03/2020 al 03/04/2020

Tra le tante previsioni del decreto legge n. 18 del 17/03/2020 troviamo una serie di disposizioni straordinarie per la “sospensione” dei termini.

Agli articoli 87, 103 e 104 è schematicamente previsto:

  1. I termini del procedimento, già scaduti alle ore 23.59 del 22/02/2020: Rimangono scaduti
  2. I termini del procedimento, che sono scaduti o scadranno dopo le ore 00.01 del 23/02/2020: Sono sospesi fino al 15/04/2020

In particolare, ci sono alcune disposizioni speciali:

  1. I certificati di ogni tipo che scadono tra il 31/01/2020 e il 15/04/2020: Sono prorogati fino al 15/06/2020
  2. I documenti di riconoscimento e identità (dalla Carta d’identità alle tessere ministeriali), che scadono dopo il 17/03/2020: Sono prorogati fino al 31/08/2020. N.B. Non si proroga la validità per l’espatrio
  3. I concorsi non ancora ultimati al 17/03/2020: Sono sospesi fino al 17/05/2020 (60 gg dal 17/03)
  4. Sfratti e rilasci di immobili anche non abitativi: Sono sospesi fino al 30/06/202
Ed inoltre sono state inserite le seguenti proroghe:

a) patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020: essendo anche documenti di riconoscimento, sono prorogate di validità fino al 31 agosto 2020;
b) carte di qualificazione del conducente (CQC) e certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020: prorogati di validità fino al 30 giugno 2020;
c) certificati di abilitazione professionale, in scadenza di validità dal 31 gennaio al 15 aprile 2020: conservano la validità fino al 15 giugno 2020.

Categorie CoronaVirus

Facebook Twitter
torna all'inizio del contenuto