NUOVA STRETTA CHE COLPISCE CHI NON RISPETTA LE REGOLE, CON SANZIONI FINO A 3MILA EURO E MULTE PIÙ SALATE PER CHI È ALLA GUIDA. CINQUE ANNI A CHI VIOLA L’ISOLAMENTO

Pubblicata il 26/03/2020
Dal 26/03/2020 al 03/04/2020

Il nuovo Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 in vigore dal 26 marzo introduce nuove sanzioni per chi non rispetta le misure assunte per contenere e contrastare i rischi sanitari che derivano dall’emergenza coronavirus.
Il piano per blindare l’Italia varato dal governo prevede una nuova stretta che colpisce chi viola le regole. Arrivano supermulte da 400 a 3mila euro, con una riduzione del 30% per chi paga entro 30 giorni. Se si viene colti nell’ambito di una violazione alle norme alla guida di un veicolo, la multa è aumentata di un terzo. Viene inoltre sottolineato che le regioni, per specifiche situazioni di aggravamento del rischio sanitario nel loro territorio, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, solo nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale.
 
IL DETTAGLIO DELLE SANZIONI

Multa da 400 a 3mila euro
Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito con una sanzione amministrativa da euro 400 a 3mila euro. Se il mancato rispetto delle misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Si può ottenere una riduzione del 30% se si paga nei 30 giorni successivi alla notifica del verbale.

La sanzione accessoria: chiusura dell’esercizio
Sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni in caso di violazione della chiusura delle attività. La sanzione interessa le attività legate allo spettacolo (cinema, teatro), il gioco (sale scommesse o bingo), eventi e competizioni sportive, il non rispetto della chiusura di servizi educativi per l’infanzia, scuole, università, attività commerciali sospese, bar e ristoranti, attività d’impresa o professionali. La sanzione riguarda anche la violazione della chiusura di fiere e mercati.

Chi irroga le sanzioni
Le sanzioni per le violazioni dei 29 divieti esposti sopra sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di carattere regionale e infraregionale sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.

La chiusura provvisoria delle attività
Una volta individuata la violazione delle misure di contenimento dell’emergenza coronavirus, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata.

Quando la sanzione raddoppia
In caso di reiterata violazione della stessa disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Quarantena: cosa rischia chi si allontana da casa
La violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da 500 a 5mila euro. Salvo che il fatto costituisca un delitto colposo contro la salute pubblica punito dall’articolo 452 del codice penale con la reclusione fino a 12 anni.

Le violazioni commesse in precedenza
Le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto. In quei casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.

Chi assicura l’esecuzione delle misure
Il prefetto, informando preventivamente il ministro dell’Interno, assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, se serve, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del prefetto, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Allegati

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Allegato DECRETO-LEGGE-25-marzo-2020-n_-19.pdf 163.31 KB

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