FASE 2: COSA SUCCEDERÀ DAL 18 MAGGIO

Pubblicata il 17/05/2020
Dal 17/05/2020 al 31/07/2020

🟡SPOSTAMENTI DENTRO REGIONE
👉A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale. Dunque si può circolare liberamente senza autorizzazione all’interno della Regione

🟡SPOSTAMENTI FUORI REGIONE
👉Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo per i consueti motivi: 1.comprovate esigenze lavorative 2.motivi di assoluta urgenza 3.motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
👉A decorrere dal 3 giugno 2020 sono ammessi gli spostamenti interregionali che potranno essere limitati in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

🟡SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO
👉Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l’estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
👉A decorrere dal 3 giugno 2020 sono ammessi gli spostamenti da e per l’estero che possono essere limitati, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico
👉Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione.

🟡STATO DI QUARANTENA
👉La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19

🟡DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO
👉È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
👉Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite dai relativi provvedimenti.
👉Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
👉Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

🟡FUNZIONI RELIGIOSE
👉Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive concessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

🟡ATTIVITÀ ECONOMICHE PRODUTTIVE E SOCIALI
👉Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi
👉Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali, o in assenza nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
👉Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.

Categorie CoronaVirus

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