IL NUOVO DPCM 3 NOVEMBRE 2020, LE TRE FASCE DI RISCHIO E COME FUNZIONANO

Pubblicata il 05/11/2020
Dal 05/11/2020 al 03/12/2020

05/11/2020

Il nuovo DPCM del 3 novembre 2020in vigore da venerdì 6 novembre a giovedì 3 dicembre 2020, stabilisce tre tipologie di intervento: ci sono MISURE NAZIONALI RESTRITTIVE valide su tutto il territorio italiano (‘zona gialla’, nella quale è necessario contrastare la diffusione del virus), a cui si aggiungono ULTERIORI MISURE anti-Covid valide a livello REGIONALE a seconda che la regione rientri in uno scenario di ELEVATA GRAVITÀ (la cosiddetta “zona arancione”) o di MASSIMA GRAVITÀ (la cosiddetta "zona rossa").
Le regioni in cui si applicano le ulteriori misure previste nelle zone arancioni e rosse sono individuate con ordinanza del Ministro della Salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici e dei dati elaborati dalla cabina di regia, sentito il Comitato tecnico scientifico.
L'Emilia-Romagna è stata inserita in ‘zona gialla’, criticità moderata, pertanto qui si applicano le misure restrittive previste per tutto il resto del territorio nazionale.

Emilia-Romagna in fascia gialla (criticità moderata), le misure in vigore: "L'impegno di tutti per fermare il virus"




Stop agli spostamenti dalle 22 alle 5, lezioni da remoto al 100% alle scuole superiori e Università, chiusi musei e mostre. Tutti i provvedimenti.

Divieto di spostamento dalle ore 22 alle 5 del giorno successivo, se non “per comprovate esigenze lavorative o motivi di salute”; didattica a distanza al 100% per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e Università; sospensione dei servizi di ristorazione – bar, pub , ristoranti, gelaterie e pasticcerie – dalle 18 alle 5; nelle giornate festive e prefestive, sono chiusi gli esercizi commerciali all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presìdi sanitari e punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole. Ancora: capienza al 50% per il trasporto pubblico locale e il servizio ferroviario regionale; sospensione degli spettacoli e delle mostre aperti al pubblico in teatri, sale da concerto, musei; stop alle attività di palestre e centri benessere; raccomandazione al più ampio uso dello smart working per le attività lavorative e professionali, sia nel privato sia nel pubblico impiego.
Queste le principali misure restrittive (in parte conferme, in parte novità) previste dal Dpcm firmato ieri dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che scatteranno da venerdì 6 novembre e fino al 3 dicembre in Emilia-Romagna e in tutto il territorio nazionale.

Emilia-Romagna in zona gialla

Il Decreto stabilisce in sostanza tre tipologie di intervento: misure nazionali restrittive valide appunto in tutto il territorio italiano (la cosiddetta "zona gialla", nella quale è necessario contrastare la diffusione del virus), a cui si aggiungono ulteriori misure anti-Covid valide a livello regionale – e quindi non per l’Emilia-Romagna - a seconda che la regione rientri in uno scenario di elevata gravità (la cosiddetta “zona arancione”) o di massima gravità (la cosiddetta "zona rossa").
Le regioni in cui si applicano le ulteriori misure previste per le zone arancioni e rosse sono individuate con ordinanza del Ministro della Salute, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici e dei dati elaborati dalla cabina di regia, sentito il Comitato tecnico scientifico, sulla base di 21 indicatori sottoposti a monitoraggio (fra questi: l’andamento dell’indice Rt, il numero di casi sintomatici; l’andamento dei ricoveri in terapia intensiva e non; la percentuale di tamponi positivi su quelli fatti; il personale addetto all’attività di tracciamento e di somministrazione dei tamponi, il tasso di occupazione dei posti letto; il numero dei focolai attivi).
L'Emilia-Romagna è inserita in zona gialla, quindi non in uno degli scenari di più elevata gravità: per questo, qui si applicano le misure restrittive base previste dal nuovo DPCM per tutto il resto del territorio nazionale e di seguito riassunte:
 
  • mascherina sempre obbligatoria al chiuso e sempre da portare con sé all’aperto, indossandola comunque quando non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro (uniche eccezioni: attività sportiva, bambini sotto i 6 anni, soggetti con patologie o impossibilitati all’utilizzo);
  • dalle ore 22:00 alle ore 05:00 sono consentiti spostamenti solo per comprovate esigenze di lavoro, necessità e salute (necessaria autocertificazione);
  • obbligo, per i locali pubblici e aperti al pubblico e per tutti gli esercizi commerciali, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale;
  • possibilità, da parte dei sindaci, di chiudere a qualsiasi ora o in determinate fasce orarie piazze e vie dei centri urbani;
  • sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;
  • consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
  • chiusura dei musei e delle mostre;
  • didattica a distanza al 100% per le scuole superiori; per le scuole elementari e medie e per i servizi all’infanzia attività in presenza ma con uso obbligatorio delle mascherine (salvo che per i bimbi al di sotto dei 6 anni); sospese le gite di qualsiasi tipo
  • nelle giornate festive e prefestive chiuse le medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
  • coefficiente di riempimento massimo del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale;
  • chiusura di bar e ristoranti alle 18:00; consentite consegna a domicilio ed asporto;
  • sospensione dello svolgimento delle prove pre-selettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni “a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica”;
  • chiusura dei corner scommesse e giochi nei bar e nelle tabaccherie (in tutti i locali anche adibiti ad attività differente);
  • sport:
    • consentita attività all’aperto (anche nei parchi) da soli rispettando la distanza di 2 metri;
    • consentiti solo gli eventi e le competizioni – riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del CONI o del CIP – degli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive Federazioni in impianti sportivi a porte chiuse o all’aperto senza pubblico. Gli allenamenti degli atleti, professionisti e non, sono consentiti a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle singole Federazioni;
    • ferma restando la sospensione/chiusura di piscine e palestre, sono consentite l’attività sportiva di base e l’attività motoria svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, con la prescrizione che è interdetto l’uso degli spogliatoi interni a detti circoli;
  • sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali.
 
 

Allegati

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Allegato Dpcm_3novembre2020.docx 81.4 KB
Allegato Dpcm_20201103_allegati.pdf 11.16 MB
Allegato Ordinanza Ministro Salute_4nov.pdf 139.78 KB

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