EMILIA ROMAGNA ZONA ROSSA, ARANCIONE SCURO E ARANCIONE

Pubblicata il 08/03/2021
Dal 08/03/2021 al 31/05/2021

Una regione aranciorossa.

L'Emilia Romagna cambia ancora (in parte) la sua colorazione, dopo il monitoraggio di ieri dell'Iss e dopo l'ordinanza di Bonaccini che ne è seguita, per una ulteriore stretta. Ieri infatti la regione ha superato la preoccupante soglia record dei tremila contagi. Così ora, oltre alle province di Bologna e Modena, da lunedì 8 marzo anche tutta la Romagna va in zona rossa rossa. In arancione scuro soltanto Reggio Emilia, mentre in arancione restano le province di Piacenza, Parma e Ferrara.
 


Di seguito le misure di contenimento previste dal nuovo DPCM per le zona arancione come la Provincia di Ferrara
 
 
  • vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza);
  • consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita;
  • consentito il rientro nel proprio domicilio o nella propria residenza;
  • vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune;
  • consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering;
  • consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio.


Le misure di contenimento valide in tutto il territorio nazionale:
  • mascherina sempre obbligatoria al chiuso e sempre da portare con sé all’aperto, indossandola comunque quando non è possibile mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro (uniche eccezioni: attività sportiva, bambini sotto i 6 anni, soggetti con patologie o impossibilitati all’utilizzo);
  • dalle ore 22:00 alle ore 05:00 solo spostamenti per comprovate esigenze di lavoro, necessita, salute (necessaria autocertificazione);
  • obbligo, per i locali pubblici e aperti al pubblico e per tutti gli esercizi commerciali, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale;
  • possibilità, da parte dei sindaci, di chiudere a qualsiasi ora o in determinate fasce orarie piazze e vie dei centri urbani;
  • sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;
  • consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
  • chiusura dei musei e delle mostre;
  • didattica a distanza al massimo al 50% per le scuole superiori; per le scuole elementari e medie e per i servizi all’infanzia attività in presenza ma con uso obbligatorio delle mascherine (salvo che per i bimbi al di sotto dei 6 anni); sospese le gite di qualsiasi tipo;
  • la sospensione delle lezioni scolastiche in presenza - con DAD al 100% per qualsiasi tipo di scuola - è disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali gli stessi Presidenti delle regioni abbiano adottato misure stringenti di  isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di  indurre malattia grave; la stessa misura può altresì essere disposta dai Presidenti delle regioni o  province autonome in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi  ogni  100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico;
  • nelle giornate festive e prefestive chiuse le medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione delle farmacie, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
  • coefficiente di riempimento massimo del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale;
  • sospensione dello svolgimento delle prove pre-selettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni “a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica”;
  • chiusura dei corner scommesse e giochi nei bar e nelle tabaccherie (in tutti i locali anche adibiti ad attività differente);
sport:
  • sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali.
 

Categorie CoronaVirus

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