Nuove regole sulla quarantena dalla Gazzetta Ufficiale

Pubblicata il 31/12/2021

Scattano da oggi le nuove regole sulla quarantena, mentre invece dal 10 gennaio partono le misure sull'obbligo del super green pass per trasporti, matrimoni, alberghi, congressi, fiere e piscine. Le capienze si riducono al 50% negli impianti all'aperto e al 35% in quelli al chiuso

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato il decreto-legge n. 229 che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30.12.2021.

Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

Green Pass rafforzato

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quarantene

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applica a coloro che asintomatici hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID- 19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Capienze

Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

Si rammenta che se le norme su quarantena e capienze scattano già da oggi (31.12.2021), il decreto all'articolo 1 specifica, come annunciato, che la parte concernente l'estensione del super Green pass sarà vigente "dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid- 19".


Allegati

Nome Dimensione
Allegato Decreto-Quarantene-Gazzetta-Ufficiale.pdf 76.83 KB

Categorie CoronaVirus

Facebook Twitter
torna all'inizio del contenuto