DECRETO IN VIGORE DAL 14 OTTOBRE FINO AL 13 NOVEMBRE 2020. TRA LE VARIE RESTRIZIONI: FESTE VIETATE, CERIMONIE CON MASSIMO 30 INVITATI, GITE SCOLASTICHE SOSPESE E SPORT DI CONTATTO AMATORIALI VIETATI

Pubblicata il 14/10/2020
Dal 14/10/2020 al 13/11/2020

MASCHERINA ANCHE ALL'APERTO E POSSIBILMENTE IN CASA SE IN PRESENZA DI NON CONVIVENTI

Il premier Giuseppe Conte ha firmato, nella serata di lunedì 12 ottobre 2020, di concerto con Regioni, enti locali e Ministero della Salute, il nuovo DPCM del 13 ottobre 2020 che entrerà in vigore dal 14 ottobre 2020 sostituendo il DPCM del 7 agosto 2020, come prorogato dal DPCM del 7 settembre 2020. Il nuovo provvedimento  sarà 'operativo' fino al 13 novembre 2020.
I cambiamenti più importanti riguardano le feste private, gli orari dei locali, gli sport di contatto e la raccomandazione per l’uso della mascherina anche in contesti familiari.

Mascherina anche all'aperto e possibilmente in casa
L'art.1 è il cuore del provvedimento e stabilisce l’obbligo di portare sempre con sé la mascherina e indossarla “nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi”, di fatto confermando le indicazioni già fornite nel decreto-legge n.125/2020.
Sono esclusi dall'obbligo i praticanti attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, che invece viene “fortemente raccomandata anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi”.

Sport individuali e di squadra: stop a quelli amatoriali di contatto
Il DPCM vieta le gare, competizioni e attività sportive di contatto di carattere amatoriale.
Questi tipi di sport sono quindi consentiti “da parte delle società professionistiche e dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e dal Comitato italiano paraolimpico (Cip), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”.

Spettatori negli stadi e nei palasport
E' consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi. Le manifestazioni sono consentite esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente. Previsto inoltre l' obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.
Le Regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome.

Spettacoli, teatri, cinema
Il DPCM conferma il limite di partecipanti per gli spettacoli al chiuso, 200, e all’aperto, 1.000, con il rispetto della distanza di un metro tra un posto e l’altro e l’assegnazione dei posti a sedere.
Anche qui, come per gli eventi sportivi, Regioni e Province possono decidere in autonomia, d’intesa con il Ministro della Salute, un numero massimo diverso di spettatori.

Locali pubblici: nuove regole per bar e ristoranti
Le nuove misure per frenare la movida riguardano bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie.
Nel decreto si legge che “Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite fino alle 24 con servizio al tavolo, e sino alle 21 in assenza di servizio al tavolo”.
Resta consentita la “ristorazione con consegna a domicilio” e la “ristorazione con asporto” ma “con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le 21”.

Feste e serate nei locali vietate, in casa massimo in 6. Ok per le fiere.
Il DPCM conferma la serrata per le discoteche e in generale tutte le feste, pubbliche e private. "Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto".
Si potrà 'festeggiare' al ristorante, purché si stia seduti e dunque seguendo le regole già previste con il distanziamento e la mascherina obbligatoria quando non si sta al tavolo.
La lettera n del comma 6 dell'art.1 dispone nello specifico che "le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose possono svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Quanto alle abitazioni private, è comunque fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi di numero superiore a 6. Sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all' art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro".

Gite scolastiche sospese
Sospensione anche per tutti i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche nelle scuoledi ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio”.

In allegato, sono disponibili il testo del DPCM 13 ottobre 2020 firmato e tutti gli Allegati: nello specifico è stato aggiornato alle più recenti normative l'Allegato 9 - “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, nonché l'elenco degli sport di contatto non praticabile se eseguiti in forma amatoriale emanato dal Ministero dello Sport

Allegati

Nome Dimensione
Allegato DPCM 13 ottobre 2020.pdf 1.62 MB
Allegato protocolli allegati.pdf 4.45 MB
Allegato Allegato sport da contatto.pdf 282.29 KB

Categorie CoronaVirus

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